INDICAZIONI GEOGRAFICHE
L’Europa vanta una ricca tradizione di prodotti tipici, legati a specifici territori e custodi di sapori unici. A tutela di queste eccellenze, l’UE ha creato il sistema delle indicazioni geografiche, che comprende DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).
Le indicazioni geografiche (IG) sono una forma di protezione della proprietà intellettuale strettamente legata a specifiche località geografiche e ai beni prodotti in esse. Le IG sono utilizzate per proteggere i prodotti dotati di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate a una particolare origine geografica. Esempi ben noti includono Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Champagne.
Fino ad oggi, la protezione legale delle indicazioni geografiche nell’UE è stata limitata a vini, liquori, prodotti alimentari e altri prodotti agricoli. A breve, grazie al nuovo Regolamento dell’UE, la protezione delle IG si estenderà a una vasta gamma di prodotti artigianali e industriali, come gioielli, posate, vetro, porcellana, tessuti, merletti, pietre naturali, lavorazioni del legno o pelli. Le nuove norme forniranno anche ai produttori di prodotti artigianali e industriali con legami particolarmente forti con una specifica area geografica una protezione uniforme e su scala europea contro l’usurpazione, l’evocazione e l’imitazione.
Il regolamento sulla nuova protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali è entrato in vigore alla fine del 2023 e deve essere implementato localmente nei singoli stati dell’UE. Le registrazioni potranno essere presentate alle autorità nazionali, ma verranno registrate in un unico database europeo che sarà creato e mantenuto da parte dell’EUIPO.
Le IG si distinguono da altri sistemi di qualità come i marchi collettivi o le denominazioni di origine controllata (DOC) per il loro stretto legame con il territorio e la tradizione. Infatti, puntano a valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico di una zona, creando un legame unico tra il prodotto e il suo luogo d’origine.




TIPOLOGIE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
In Italia, come nell’Unione Europea, esistono tre principali tipologie di IG:
Denominazione di Origine Protetta (DOP)
Il prodotto deve provenire interamente da una specifica zona geografica delimitata e le sue caratteristiche qualitative devono essere strettamente legate all’ambiente e ai metodi tradizionali di produzione locali.
Si pensi al Parmigiano Reggiano DOP, dove latte, produzione e stagionatura devono avvenire esclusivamente nella zona d’origine. Un altro esempio è il Prosciutto di Parma DOP.
In base alla definizione contemplata dal Regolamento UE n. 1151/2012 la Denominazione di Origine (DOP) è un nome che identifica un prodotto:
- e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
- originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
Indicazione Geografica Protetta (IGP)
Almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o elaborazione deve avvenire nella zona geografica delimitata, conferendo al prodotto caratteristiche specifiche. Ad esempio, per la Bresaola della Valtellina IGP, la salatura e la stagionatura devono avvenire in Valtellina, mentre la carne può provenire da un’area più ampia. Altri esempi sono: Aceto Balsamico di Modena IGP, Fagioli di Lamon IGP.
La definizione dell’Indicazione Geografica (IGP) data dal Regolamento UE n. 1151/2012 può essere riassunta in un nome che identifica un prodotto:
- e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
- originario di un determinato luogo, una regione o un paese;
- alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuiti una qualità, la reputazione o altre caratteristiche;
Specialità Tradizionale Garantita (STG)
Il prodotto presenta caratteristiche compositive o metodologiche di produzione consolidate, utilizzate per un periodo non inferiore a 30 anni.
Si concentra sulla specificità del prodotto e il suo metodo di produzione tradizionale, senza necessariamente legarlo a un’area geografica precisa.
Esempi: Pizza Napoletana STG, Pane Toscano STG – prodotti secondo un procedimento e la ricetta consolidati nel tempo.
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Affinché un’indicazione geografica possa essere registrata, deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali:
- Specificità del nome: L’IG deve chiaramente identificare la zona geografica di produzione.
- Legame al territorio: Le caratteristiche qualitative del prodotto devono essere legate in modo esclusivo o prevalente al territorio.
- Reputazione: L’IG deve godere di una reputazione positiva tra i consumatori.
- Disciplinare di produzione: Deve esistere un disciplinare di produzione che definisce con precisione le caratteristiche qualitative, le materie prime e le tecniche di produzione del prodotto.
È prevista la possibilità di registrare una DOP o IGP riguardante una zona geografica di un paese terzo.
Sono legittimati a richiedere la registrazione di un’indicazione geografica i gruppi di produttori o trasformatori, eccezionalmente anche le singole persone fisiche o giuridiche, che trattano il medesimo prodotto all’interno del territorio definito nel disciplinare.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Per ottenere la protezione di un’IG, è necessario seguire un iter ben preciso. La registrazione di una DOP o IGP avviene prima in una fase nazionale e poi a livello europeo.
In prima fase la richiesta è sottoposta ad un esame regionale e, in seguito con il parere della Regione, all’esame del Ministero delle politiche agricole. In Italia, la domanda viene inoltrata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), che svolge un’istruttoria e trasmette la richiesta alla Commissione Europea.
A livello europeo, si richiede la presentazione di una domanda alla Commissione Europea, che verifica la sussistenza dei requisiti e pubblica la denominazione nel registro europeo delle DOP, IGP e STG.
In entrambi le fasi è prevista la procedura di opposizione alla domanda di registrazione.
La Commissione europea tiene un Registro aggiornato delle DOP e delle IGP. Le IG richieste e inserite nei registri dell’Unione possono essere consultate su eAmbrosia (la banca dati ufficiale dei registri delle IG dell’UE), mentre le IG dell’UE e dei paesi terzi protette in virtù di accordi possono essere consultate sul portale GIview
EUIPO: registro dell’Unione delle IG per prodotti artigianali e industriali: i nomi di prodotti artigianali e industriali per i quali è stata presentata domanda o che sono registrati come IG saranno disponibili nel registro dell’Unione, che sarà istituito e gestito dall’EUIPO. Il registro dell’Unione sarà disponibile quando il regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali diventerà applicabile (1º dicembre 2025)
Fase 1: Domanda di registrazione
Il primo passo è la presentazione di una domanda di registrazione all’organismo competente, che in Italia è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La domanda deve includere diverse informazioni, tra cui:
Prova del legame tra il prodotto e il territorio: è necessario dimostrare che le caratteristiche del prodotto derivano dall’ambiente geografico in cui viene prodotto.
Nome dell’IG: il nome deve essere chiaro, distintivo e riconducibile al territorio di origine.
Delimitazione della zona geografica: la zona di produzione deve essere chiaramente definita e giustificata.
Disciplinare di produzione: il disciplinare descrive le caratteristiche del prodotto e le relative metodologie di produzione.
Fase 2: Esame e opposizione
La domanda viene sottoposta a un esame preventivo da parte del MASAF, che verifica la completezza e la correttezza della documentazione. Successivamente, la domanda viene trasmessa alla Commissione Europea per un ulteriore esame. In questa fase, è possibile presentare opposizioni alla registrazione dell’IG.
Fase 3: Registrazione e tutela
Se la domanda viene approvata, l’IG viene registrata nel registro ufficiale delle IG europee. A questo punto, il nome dell’IG è protetto da qualsiasi uso improprio o ingannevole.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Il disciplinare di produzione è un elemento fondamentale dell’IG. Esso definisce:
- Le caratteristiche del prodotto: materie prime, metodo di produzione, caratteristiche organolettiche.
- Le pratiche ammesse e vietate: al fine di garantire la qualità e l’autenticità del prodotto.
- Le modalità di controllo e verifica: per assicurare il rispetto del disciplinare.
Verifica e sanzioni:
Il rispetto del disciplinare è garantito da un sistema di controlli, che può essere effettuato da organismi pubblici o privati. In caso di violazioni, sono previste sanzioni, come la cancellazione dell’IG dal registro e l’irrogazione di ammende.
NOVITA’: INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Oltre il settore agroalimentare:
Fino a oggi per i settori non agri-alimentari, i marchi di certificazione o collettivi possono rappresentare una valida alternativa per ottenere una tutela specifica a determinate condizioni di loro utilizzo. Il panorama delle IG però è in continua evoluzione e la protezione delle indicazioni geografiche è destinata ad espandere ad un altro settore.
Il 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2023/2411 che introduce la possibilità di registrare come IG anche denominazioni rinomate a livello locale di prodotti artigianali e industriali. Questa novità, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2025, apre nuove interessanti opportunità per valorizzare prodotti non agroalimentari legati a specifici territori e tradizioni.
Pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli: una vastità di prodotti che possono fregiarsi di questo riconoscimento, a patto che soddisfino tre criteri fondamentali:
Produzione: almeno una delle fasi di produzione deve avvenire nella zona geografica delimitata.
Origine: il prodotto deve provenire da un luogo, una regione o un paese specifico.
Qualità: la sua origine geografica deve conferire al prodotto una qualità, una reputazione o un’altra caratteristica distintiva.
REGOLAMENTI DEI REGIMI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1. Regolamento (UE) n. 1151/2012:
Stabilisce le norme generali per la protezione delle DOP, IGP e STG in tutta l’Unione Europea. Il Regolamento n. 1151/2012 rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela dei prodotti agricoli e alimentari tipici. Introdotto nel 2012, esso istituisce un sistema di protezione basato sulla registrazione dei nomi geografici, ossia le Indicazioni Geografiche (IGP) e le Denominazioni di Origine (DOP). Nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni di attuazione del Regolamento n. 1151/2012 sono comprese nel D.M. del Ministero delle Politiche Agricole del 14/10/2013.
2. Regolamento (UE) n. 1308/2013:
- Oggetto: Registrazione e protezione delle Denominazioni di Origine (DO) e Indicazioni Geografiche (IG) e menzioni tradizionali dei vini.
- Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2014.
3. Regolamento (UE) n. 787/2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari. Le bevande spiritose sono bevande alcoliche con le seguenti caratteristiche:
– sono destinate al consumo umano;
– hanno caratteristiche organolettiche particolari;
– hanno un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
– sono prodotte secondo quanto riportato nell’articolo 2 del regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Oggetto: Registrazione delle Indicazioni Geografiche per le bevande spiritose.
- Data di entrata in vigore: 20 agosto 2019.
4. Regolamento (UE) n. 251/2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, ovvero le bevande alcoliche derivanti dai prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, che hanno subito un’aromatizzazione. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014 sono individuate le tre categorie di prodotti: vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Ad esempio, l’Italia ha registrato la IG “Vermut di Torino”
- Oggetto: Registrazione delle Indicazioni Geografiche per i vini aromatizzati.
- Data di entrata in vigore: 1° marzo 2014.
Oltre ai regolamenti sopra elencati, si segnala l’esistenza di diverse normative nazionali che disciplinano specificamente la tutela delle IG in determinati settori produttivi. Per conoscere il quadro completo a livello europeo, si consiglia di visitare il sito della Commissione Europea che elenca tutti i regolamenti sulle IG: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/regulations-gis_it
