
I contenuti presenti in questo sito hanno esclusivamente finalità didattiche ed esemplificative. Il materiale è volto a illustrare la complessità della materia trattata e a fornire un’analisi generale degli argomenti giuridici.
Le opinioni e le informazioni fornite non costituiscono in alcun modo consulenza legale, né possono sostituire il parere di un professionista qualificato che esamini ciascun caso tenendo conto di tutte le circostanze

Errori formali di deposito

Errore di tipologia di marchio: la domanda di marchio italiano n° 302025000159226 depositata, indicando la tipologia “Collettivo”, mente con maggiore probabilità si tratta di un marchio d’impresa.
Descrizione incongruente: “marchio denominativo e figurativo rappresentativo della società di riferimento”. Tale descrizione non susciterà un’obiezione formale da parte dell’esaminatore del marchio, ma certamente non amplia e non rafforza l’ambito di tutela legale del marchio.
Elenco dei servizi rivendicati troppo ampio: al deposito nelle classi 35 e 41 sono stati rivendicati tutti i servizi compresi nell’elenco armonizzato.
Una rivendicazione di servizi artificiosamente ampia incrementa le probabilità di interferenza con i marchi anteriori di titolarità di terzi simili per prodotti e servizi affini. I titolari di marchi anteriori potranno opporsi alla registrazione del marchio, costringendo il richiedente alle ulteriori spese e perdita di tempo.
La rivendicazione troppo ampia dei prodotti e servizi metterà il marchio a rischio di decadenza per non uso. A distanza di cinque anni dalla registrazione il marchio potrà essere annullato per i servizi, per i quali non sarà possibile provare l’effettivo uso tramite un’azione ammnistrativa all’UIBM e/o in via giudiziaria.
Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume
La domanda di registrazione del marchio dell’UE “Weedforfriends” nelle classi 5 (per “cannabis per scopi medici”), 31 (per “piante di cannabis; cannabis non trasformata”) e 34 (per “pipe”) è stata respinta dall’EUIPO per motivi di inammissibilità ai sensi degli articoli 7/1(b, f). Il marchio è stato ritenuto contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
Le ragioni del rigetto sono principalmente il fatto che il marchio promuove il consumo di sostanze stupefacenti illegali (come la marijuana), violando così l’ordine pubblico e i valori fondamentali dell’UE. Inoltre, il marchio è considerato contrario alla morale pubblica poiché incita all’uso di droghe in contesti ricreativi.
Inoltre, il marchio è stato ritenuto privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti per cui è stato richiesto, essendo percepito principalmente come un messaggio promozionale piuttosto che come segno distintivo di origine commerciale.
Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume

La domanda di registrazione del marchio dell’UE figurativo, comprendente la dicitura “SATUDARAH”, è stata rifiutata dall’Ufficio per la Proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO). Il rifiuto è stato basato sull’articolo 7/1(f) che disciplina i requisiti assoluti per la registrazione e, in particolare, i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
Il marchio, associato a classi di prodotti e servizi quali metalli preziosi, gioielli, carta, articoli da ufficio, pelle, abbigliamento, articoli tessili, educazione e attività ricreative legate a club motociclistici, è stato ritenuto contrario all’ordine pubblico.
In particolare, la dicitura “Satudarah” è percepita dal pubblico europeo come riferito a un noto gruppo motociclistico criminale, noto per attività quali traffico di droga, violenza e reati vari in diversi Stati membri. Ciò rende il marchio contrario all’ordine pubblico e ai principi morali e legali dell’UE, impedendone la registrazione.
Marchio privo di capacità distintiva
L’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo “Monaco Innovation Fund“, con numero di domanda 019133021, ritenendo che il marchio sia privo di carattere distintivo ed è descrittivo, in conformità con quanto previsto dall’articolo 7/1(b),(c) del Regolamento (RMUE).
L’obiezione dell’Ufficio si fonda sull’interpretazione che il segno sia percepito dal pubblico rilevante, composto da consumatori e professionisti del settore finanziario di lingua inglese, come una descrizione diretta dei servizi per cui si richiede la protezione, inclusi nella Classe 36 e relativi a servizi di venture capital, gestione e finanziamento di fondi di investimento e progetti di innovazione nel Principato di Monaco. Il termine “Monaco Innovation Fund” viene inteso come un’indicazione della natura, destinazione e luogo di erogazione di tali servizi, non adempiendo quindi alla sua funzione essenziale di identificare l’origine commerciale.

Il marchio va considerato come uno degli asset fondamentali dell’impresa. Perché?
- Rappresenta una voce di costo che va pianificata e gestita nel budget aziendale.
- Incrementa la percezione del valore aggiunto del prodotto o del servizio, permettendo così di ottenere un guadagno maggiore;
- Differenzia l’attività commerciale da altre realtà che operano nello stesso settore economico o in settori affini;
- Può diventare una fonte autonoma di reddito: può essere concesso in licenza, utilizzato nel franchising, ceduto separatamente dall’azienda o dal ramo d’azienda, o insieme a essi;
- Può essere sfruttato per vantaggi fiscali, essendo iscritto a bilancio come asset immateriale;
- Può servire come pegno o garanzia.
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